Corte dei Conti, Sezione Marche, 30 giugno 2009
Autore: La Redazione - Pubblicato il 20 luglio 2009
[A] L’esimente dalla responsabilità, per il principio della separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, non può essere applicata ad Amministratori comunali che emettendo una deliberazione giuntale abbiano esercitato un’attribuzione propria, nella quale invece gli uffici amministrativi abbiano espletato funzioni istruttorie. [B] Il c.d. affidamento in house providing non può pertanto derogare dalla stipula d’un contratto di servizio in forma scritta “ab substantiam”
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